sabato 22 maggio 2010

Decido io! Anniversario della legge 194

LibereTutte, Laboratorio per la Laicità e Circolo ARCI Isolotto festeggiano l’anniversario della legge 194
sabato 22 Maggio 2010 dalle ore 15.30 alle 19.30
al Circolo ARCI Isolotto via Maccari 104 Firenze
DECIDO IO! 22 maggio 1978–2010
Legge 194, Legge 40, RU486
Discussione aperta con:
Monica Toraldo di Francia, Grazia Zuffa, Marisa Nicchi, Laura Scillone, Claudia Livi, Graziella Bertozzo, Mara Baronti, Zoe Vicentini, Maria Paola Costantini, Francesca Spalla

A seguire aperitivo e danze popolari dal mondo condotte da Manuela Giugni

Intervista all'avv. Maria Paola Costantini sulla sentenza 151/2009 della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, con una sentenza da molti ritenuta storica, ha dichiarato incostituzionali alcuni aspetti della legge n. 40 del 2004 sulla Procreazione Medicalmente Assistita, in particolare la possibilità di utilizzare più di tre embrioni a seconda delle condizioni fisiche e dell’età della donna.
Cerchiamo di saperne di più con l’aiuto della dott.sa Maria Paola Costantini, uno degli avvocati protagonisti di questa vittoria, nonché esponente di spicco di Cittadinanzattiva in Toscana.
1) Avv. Costantini può spiegare in maniera più chiara il merito della sentenza della Corte Costituzionale e il suo valore?
R. Innanzitutto occorre chiarire che le sentenze della Corte Costituzionale hanno un valore generale e incidono sull’ordinamento giuridico in modo definitivo, costituendo riferimento per le sentenze dei giudici e per la normativa successiva. Con la sentenza sulla Legge 40 viene riscritta una norma ossia l’art. 14 nei commi 2 e 3 e ciò comporta che nessun atto, sia legislativo sia amministrativo può modificarne il significato. La nuova norma della Legge 40 è già completa in se stessa e non ha bisogno di ulteriori interpretazioni o chiarimenti perché stabilisce un principio a cui tutti i centri devono adeguarsi. Dall’analisi del comunicato contenente il dispositivo nonché dall’ordinanza del giudice Delle Vergini del Tribunale di Firenze (agosto 2008) emergono due questioni rilevanti: il diritto della donna e della coppia nonché il dovere del medico di modulare le tecniche di fecondazione assistita alla luce della condizione sanitaria e di infertilità della coppia; la possibilità di crioconservare gli embrioni ogni qualvolta ci sia un pregiudizio relativo alla salute della donna. Questo si concretizza nel fatto di non avere più un protocollo rigido da rispettare (creazione di tre embrioni e unico e contemporaneo impianto) ma di poter valutare la situazione caso per caso e secondo le evidenze scientifiche: ad esempio produrre più embrioni e trasferire nell’utero materno quelli compatibili con la vita o quelli sani (se si tratta di una coppia portatrice di malattie genetiche gravi); trasferire il numero sostenibile e necessario per la donna (uno o al massimo due se la donna è giovane e cioè sopra i 35 anni o al contrario 3 o 4 se è più anziana); crioconservare gli altri embrioni per un successivo inserimento. E’ importante quest’ultima possibilità perché vuol dire non ripetere tutto il trattamento ormonale e di pick up (il prelievo degli ovociti da fecondare). In sintesi, si inquadra finalmente la problematica della fecondazione assistita nell’ambito sanitario con tutti i doveri e le responsabilità conseguenti a carico dei sanitari e con i diritti riconosciuti dalla Costituzione e dalle Leggi ordinarie. Uno per tutti il diritto alla salute sancito dall’art. 32 della Costituzione...

La Sentenza n. 151/2009 della Corte Costituzionale e i suoi effetti: approfondimenti

Un approfondimento sui contenuti della sentenza n.151/2009 della Corte Costituzionale e i suoi effetti sulla Legge 19 febbraio 2004, n.40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita)
a cura di Graziella Rumer Mori per Libere Tutte

La sentenza n.151, pronunziata dalla Corte Costituzionale il 1° aprile 2009, mitiga la rigidità di impostazione della Legge 40/04 e ne rende in parte più umano il contenuto aprendo la via ad una maggior tutela della salute della donna ed al rispetto della sua dignità che la legge medesima, nel suo originario impianto, aveva grandemente trascurato.
Per meglio comprendere l’importanza di questa pronuncia che ha dato ragione della effettiva incostituzionalità di alcuni aspetti della legge, da molte parti segnalati fin dalla sua emanazione, è opportuno fare riferimento alle situazioni di fatto dalle quali ha tratto origine il procedimento, oltre che allo specifico oggetto dello stesso, alle motivazioni della decisione ed all’effettiva portata della decisione....

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Nuove norme in materia di procreazione medicalmente assistita

Cosa c’è di nuovo nella Legge 40/2004 ?
Molto per la salute della donna a seguito di una importante sentenza pronunciata circa un anno fa dalla Corte Costituzionale.
Prima di tale sentenza la Legge 40 stabiliva il limite per la creazione degli embrioni che non potevano essere in numero superiore a tre e l’obbligo di usare tutti gli embrioni creati in un unico e contemporaneo impianto. Il tutto con il rischio, in caso di successo, di dare luogo a gravidanze plurime e la necessità, in caso di insuccesso, di dover ripetere ogni volta la stimolazione ovarica ed il conseguente prelievo chirurgico degli ovuli da fecondare. Due pratiche invasive e pericolose sia per la massiccia assunzione di ormoni, necessaria per produrre più ovuli, sia per l’intervento di prelievo degli stessi, da farsi sotto anestesia.
Grazie all’iniziativa di due coraggiose coppie che, assumendosi il peso di un complesso giudizio civile, si sono rivolte al Tribunale di Firenze per risolvere le difficoltà che la Legge 40 creava con i suoi obblighi ed i suoi limiti, ostacolando, anziché agevolare il loro intento di realizzare la procreazione assistita, essendo portatrici di gravi patologie.
E’ stato proprio nel giudizio davanti al Tribunale di Firenze che è stata posta la questione di incostituzionalità poi esaminata dalla Corte Costituzionale con esito tanto positivo.
La Corte ha esaminato due punti della Legge 40 nel primo dei quali (Art.14 n.2) veniva stabilito il limite dei tre embrioni da creare e da “impiantare” in una sola volta. La Corte, con il suo intervento, ha cancellato sia il divieto di creare più di tre embrioni, sia l’obbligo di usarli tutti e tre contemporaneamente. Ciò significa che ora il numero degli embrioni da creare è quello che il medico ritiene necessario in relazione all’età ed alle condizioni personali della donna. Il progredire dell’età diminuisce infatti la possibilità di buon esito dell’impianto e quindi occorre un maggior numero di embrioni per ripetere i tentativi con minor danno della salute della donna. Altrettanto accade in caso di patologie che si possono trasmettere geneticamente per le quali è necessario disporre di un maggior numero di embrioni fra cui poter scegliere quelli che risulteranno sani una volta eseguite le opportune indagini.
Nel secondo punto esaminato dalla Corte (Art.14 n.3 ) venivano dettate le regole secondo le quali, quando non era possibile, per cause gravi e documentate, procedere all’impianto degli embrioni creati, era consentito di provvedere alla conservazione degli stessi “fino alla data del trasferimento in utero, da realizzare appena possibile”. Tali regole sono state cancellate dalla Corte poiché non prevedono che il trasferimento degli embrioni “debba essere effettuato senza pregiudizio per la salute della donna”.
Si tratta di un riconoscimento di grande contenuto e di straordinaria importanza, dal momento che riporta la salute della donna al centro dell’applicazione di una legge che, nel suo impianto originario, non ne aveva tenuto alcun conto. Riconoscimento che restituisce alla donna la dignità delle sue scelte.