sabato 22 maggio 2010

Intervista all'avv. Maria Paola Costantini sulla sentenza 151/2009 della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, con una sentenza da molti ritenuta storica, ha dichiarato incostituzionali alcuni aspetti della legge n. 40 del 2004 sulla Procreazione Medicalmente Assistita, in particolare la possibilità di utilizzare più di tre embrioni a seconda delle condizioni fisiche e dell’età della donna.
Cerchiamo di saperne di più con l’aiuto della dott.sa Maria Paola Costantini, uno degli avvocati protagonisti di questa vittoria, nonché esponente di spicco di Cittadinanzattiva in Toscana.
1) Avv. Costantini può spiegare in maniera più chiara il merito della sentenza della Corte Costituzionale e il suo valore?
R. Innanzitutto occorre chiarire che le sentenze della Corte Costituzionale hanno un valore generale e incidono sull’ordinamento giuridico in modo definitivo, costituendo riferimento per le sentenze dei giudici e per la normativa successiva. Con la sentenza sulla Legge 40 viene riscritta una norma ossia l’art. 14 nei commi 2 e 3 e ciò comporta che nessun atto, sia legislativo sia amministrativo può modificarne il significato. La nuova norma della Legge 40 è già completa in se stessa e non ha bisogno di ulteriori interpretazioni o chiarimenti perché stabilisce un principio a cui tutti i centri devono adeguarsi. Dall’analisi del comunicato contenente il dispositivo nonché dall’ordinanza del giudice Delle Vergini del Tribunale di Firenze (agosto 2008) emergono due questioni rilevanti: il diritto della donna e della coppia nonché il dovere del medico di modulare le tecniche di fecondazione assistita alla luce della condizione sanitaria e di infertilità della coppia; la possibilità di crioconservare gli embrioni ogni qualvolta ci sia un pregiudizio relativo alla salute della donna. Questo si concretizza nel fatto di non avere più un protocollo rigido da rispettare (creazione di tre embrioni e unico e contemporaneo impianto) ma di poter valutare la situazione caso per caso e secondo le evidenze scientifiche: ad esempio produrre più embrioni e trasferire nell’utero materno quelli compatibili con la vita o quelli sani (se si tratta di una coppia portatrice di malattie genetiche gravi); trasferire il numero sostenibile e necessario per la donna (uno o al massimo due se la donna è giovane e cioè sopra i 35 anni o al contrario 3 o 4 se è più anziana); crioconservare gli altri embrioni per un successivo inserimento. E’ importante quest’ultima possibilità perché vuol dire non ripetere tutto il trattamento ormonale e di pick up (il prelievo degli ovociti da fecondare). In sintesi, si inquadra finalmente la problematica della fecondazione assistita nell’ambito sanitario con tutti i doveri e le responsabilità conseguenti a carico dei sanitari e con i diritti riconosciuti dalla Costituzione e dalle Leggi ordinarie. Uno per tutti il diritto alla salute sancito dall’art. 32 della Costituzione...

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